L’attività di mediazione o intermediazione immobiliare si svolge nell’ambito di compravendite o affitti di case, negozi, uffici o terreni. Questa è regolata dalla legge italiana che ne stabilisce gli ambiti di intervento, le indicazioni in caso di contenzioso, ma soprattutto i requisiti di accesso all’esercizio della professione. Ecco tutto quello che occorre sapere al riguardo.
Intermediazione immobiliare, la normativa
L’intermediazione immobiliare o più in generale l’opera di mediazione è disciplinata dal Codice Civile Libro IV, Titolo III, Capo XI. Nello specifico l’articolo 1754 afferma:
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza
L’ art. 1759, invece sottolinea le responsabilità del professionista:
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite
Ciò significa in materia immobiliare che l’agente deve controllare la regolarità dell’immobile messo in vendita o in affitto ed assicurarsi anche della solvibilità del compratore, magari affiancandolo con consigli per la scelta del mutuo; altresì è responsabile dei contenuti dei contratti che vengono firmati in conseguenza della sua opera di mediazione. Negli articoli successivi del C.C. si evidenzia il diritto al pagamento della parcella ed in quali casi, evidenziando anche le possibili sanzioni in caso di un cattivo operato, che in genere comporta l’omissione di informazione a discapito di una delle due parti. Tutto questo è dunque riferibile anche all’attività dell’agente immobiliare che ha il compito di aiutare chi cerca un bene immobile e chi invece vuole venderlo o affittarlo: il suo obiettivo deve essere quello di mediare al fine di arrivare ad un buon affare per tutti. A tale scopo deve avere una preparazione adeguata del mercato immobiliare, essere in grado di fornire una stima attendibile del bene, conoscere le normative del settore e saper selezionare le offerte in base alle richieste. La legge 57/2001 con le sue successive modifiche raccoglie l’insieme dei dettami necessari all’esercizio della professione, non ultimo quello dei requisiti utili per l’iscrizione al ruolo di agente d’affari in mediazione.
Chi può fare intermediazione immobiliare?
L’intermediazione immobiliare può essere fatta solo da agenzie iscritte al Registro delle Imprese e da Agenti iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di Commercio, ovvero chi è in possesso del cosiddetto “patentino”. Chiunque opera come agente immobiliare in assenza di questi titoli esercita abusivamente la professione ed è soggetto a sanzioni, fermo restando che non ha diritto alla parcella retributiva. L’iter per diventare un agente immobiliare, lavorare in proprio o come libero professionista per un’agenzia è piuttosto semplice, ma richiede comunque impegno e serietà, nonché una serie di requisiti: morali, di carattere personale e soprattutto formativi, ovvero di conoscenza del settore e dei numerosi aspetti ad esso correlati.
Requisiti per svolgere attività di intermediazione immobiliare
Per diventare agente immobiliare occorre essere in possesso di alcuni requisiti obbligatori:
- Aver compiuto 18 anni
- Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
- Avere la cittadinanza italiana o europea
- Godere dei diritti civili
- Non aver subito condanne penali o amministrative ai sensi dell’art. 5 della legge 507/1999
- Aver frequentato un corso legalmente riconosciuto per la preparazione alla professione di agente immobiliare, della durata minima di 80 ore, finalizzato all’approfondimento di tutte le tematiche inerenti al settore immobiliare e della mediazione (dalle leggi, alla stesura dei contratti, dagli adempimenti fiscali alle agevolazioni in caso di compravendita o affitto, eccetera)
- Aver sostenuto e superato un esame di abilitazione alla professione (successivo al corso) ed aver quindi ottenuto il cosiddetto “patentino” di mediatore immobiliare
- Essere iscritti al REA o al Registro Delle Imprese se si apre una propria agenzia immobiliare, presso la Camera di Commercio della propria residenza
- Aver stipulato un’assicurazione professionale.
La legge 57/2001 prevedeva anche un tirocinio di 12 mesi, ma poiché a tal fine non è mai stato presentato un decreto attuativo, questo non è contemplato. L’esperienza si fa sul campo, preferibilmente in una seria agenzia immobiliare, affiancando un agente senior, ovvero di provata esperienza, ma senza mai intervenire nell’opera di mediazione.